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	<title>Normativa e Prassi Archivi - AMPI - IMPRESE</title>
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	<description>Associazione Datoriale - Associazione Mediterranea Piccole Imprese Italia</description>
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	<title>Normativa e Prassi Archivi - AMPI - IMPRESE</title>
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	<item>
		<title>Iscrizione del domicilio digitale per amministratori di imprese: chiarimenti 30/06/2025</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/iscrizione-del-domicilio-digitale-per-amministratori-di-imprese-chiarimenti-30-06-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il MIMIT, con Nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e operativi circa l&#8217;obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale da parte di amministratori di imprese e società, in particolare con riferimento alla decorrenza dell&#8217;obbligo. Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>MIMIT</strong>, con <strong>Nota 12 marzo 2025 n. 43836</strong>, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e operativi circa l&#8217;obbligo di iscrizione nel <strong>registro delle imprese</strong> del <strong>domicilio digitale</strong> da parte di <strong>amministratori</strong> di imprese e società, in particolare con riferimento alla <strong>decorrenza</strong> dell&#8217;obbligo.</p>



<p>Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il <strong>Ministero delle Imprese e del Made in Italy</strong> ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative sull&#8217;<strong>obbligo di iscrizione </strong>nel <strong>registro delle imprese</strong> del <strong>domicilio digitale</strong> degli <strong>amministratori di imprese</strong> costituite in forma societaria introdotto dall&#8217;art. 1 c. 860 L. 207/2024 che ha modificato l&#8217;art. 5 c. 1 DL 179/2012.</p>



<p><strong>Decorrenza dell&#8217;obbligo</strong></p>



<p>La citata norma è entrata in vigore dal <strong>1° gennaio 2025</strong> e nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data. Il termine per la prima comunicazione del domicilio digitale coincide con il <strong>deposito della domanda di iscrizione</strong> nel registro delle imprese.</p>



<p>Per le <strong>imprese</strong> già costituite in forma societaria prima del 1° gennaio 2025, il MIMIT ha ritenuto opportuno assegnare come termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori il <strong>30 giugno 2025</strong>. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell&#8217;amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell&#8217;eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.</p>



<p><strong>Ammissibilità dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata</strong></p>



<p>La disciplina non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all&#8217;indirizzo PEC prescelto dall&#8217;amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al registro delle imprese. Nel silenzio delle norme, parrebbe pertanto in linea di principio non rifiutabile l&#8217;iscrizione per l&#8217;amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell&#8217;impresa. L&#8217;ipotesi, che potrebbe risultare auspicabile in un&#8217;ottica di semplificazione, risulta però impedita dalle disposizioni già emanate da questa Amministrazione, d&#8217;intesa con il Ministero della giustizia, con la direttiva del 22 maggio 201513, ove si prescrive che l&#8217;indirizzo di posta elettronica dell&#8217;impresa comunicato per l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese sia nella <strong>titolarità esclusiva</strong> della medesima.</p>



<p>Le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell&#8217;impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il 30 giugno 2025.</p>



<p>Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l&#8217;incarico di amministratore in favore di una <strong>pluralità di imprese</strong>, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.</p>



<p><strong>Soggetti obbligati: gli amministratori</strong></p>



<p>Sembra doversi desumere che l&#8217;obbligo possa essere applicato ai <strong>liquidatori</strong> della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale: ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori, ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinti profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli amministratori societari rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell&#8217;impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati.</p>
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		<item>
		<title>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/obbligo-di-assicurazione-per-rischi-catastrofali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. devono stipulare una polizza assicurativa a copertura dei c.d. rischi catastrofali. Per le imprese della Pesca e dell’acquacoltura il termine è stato rinviato al 31 dicembre 2025. Soggetti L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. devono stipulare una polizza assicurativa a copertura dei c.d. rischi catastrofali. Per le imprese della Pesca e dell’acquacoltura il termine è stato rinviato al 31 dicembre 2025.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Soggetti</h2>



<p>L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede all’estero ma operanti tramite una stabile organizzazione sul territorio nazionale, purché iscritte nel Registro delle Imprese.</p>



<p>L’assicurazione va stipulata anche da parte delle imprese operanti come ditte individuali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Beni da assicurare</h2>



<p>I beni da assicurare sono (art. 2424, comma 1, sezione Attivo voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.) e cioè:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>fabbricati e terreni,</li>



<li>impianti e macchinari,</li>



<li>attrezzature industriali e commerciali.</li>
</ul>



<p>Vanno considerati anche i beni posseduti a titolo diverso dalla proprietà ma vanno esclusi i beni che hanno già una copertura assicurativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tipologia di evento</h2>



<p>Con eventi catastrofali si intende danni derivanti da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Mancato adempimento</h2>



<p>Per le imprese che non ottemperano alla stipula dell’assicurazione non sono previste sanzioni dirette ma il mancato adempimento dovrebbe limitare l’accesso alle misure pubbliche di sostegno delle imprese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Bonus assunzioni 2025 &#8211; Agevolazioni nazionali per le imprese che assumono</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/bonus-assunzioni-2025-agevolazioni-nazionali-per-le-imprese-che-assumono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 20:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntoampi.it/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonus Descrizione Beneficiari Requisiti impresa Durata Validità Agevolazione donne di qualsiasi età Esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con durata diversa e con inclusione dei premi Inail Datori di lavoro del settore privato, per le assunzioni di lavoratrici: prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-table alignfull"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><th class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus</th><th>Descrizione</th><th>Beneficiari</th><th>Requisiti impresa</th><th>Durata</th><th class="has-text-align-left" data-align="left">Validità</th></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Agevolazione donne di qualsiasi età</td><td><strong>Esonero contributivo </strong>del<strong> 50%</strong> <strong>dei </strong>contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con<strong> durata diversa </strong>e con <strong>inclusione dei premi Inail</strong></td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni di lavoratrici: prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in determinate aree geografiche con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche con trasformazione da contratto a termine</td><td>Essere in regola con il DURC Non aver infranto le norme fondamentali che tutelano le condizioni di lavoro, né quelle relative alla fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015. Presentare un incremento occupazionale netto (differenza tra il numero di occupati in ciascun e il numero dei mediamente occupati nei 12 mesi precedenti)</td><td><strong>18 mesi&nbsp;</strong>in caso di assunzione a<strong> tempo indeterminato o trasformazione di rapporti a termine&nbsp;</strong> <strong>12 mesi&nbsp;</strong>in caso di assunzione a<strong> tempo determinato</strong></td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Maxideduzione</td><td>Incremento del <strong>20%</strong> del <strong>costo del lavoro ammesso in deduzione, </strong>per assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, che diventa <strong>30%</strong> in caso di lavatori meritevoli di maggior tutela&nbsp;</td><td>Titolari di reddito d’impresa. Professionisti e lavoratori autonomi, anche in forma associata. Enti non commerciali per le attività di natura commerciale con evidenza contabile separata.</td><td><strong>Attività avviata almeno 365 giorni </strong>prima del periodo d’imposta agevolato. <strong>Aumento del numero complessivo di dipendenti </strong>rispetto all’anno precedente. <strong>Mantenimento della base occupazionale</strong> in relazione alla media degli occupati del periodo precedente</td><td>&nbsp;</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Fino al 2027</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus giovani con meno di 30 anni</td><td><strong>Esonero contributivo</strong>&nbsp;pari al <strong>50%</strong> della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, fino a un <strong>massimo di 3.000 euro annui </strong>(da parametrare su base mensile), per contratti a <strong>tempo indeterminato</strong> o <strong>conversioni da tempo determinato</strong></td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni di giovani con meno di 30 anni che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato</td><td>Essere in regola con DURC. Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>. Non aver effettuato <strong>licenziamenti</strong> nella stessa unità produttiva nei <strong>sei mesi precedenti e successivi</strong> alla nuova assunzione incentivata.</td><td>36 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Agevolazione per ex-studenti o apprendisti con meno di 30 anni</td><td><strong>Esonero contributivo&nbsp;</strong>pari a<strong>l 100% </strong>dei contributi previdenziali&nbsp; per un importo <strong>massimo di</strong> <strong>3.000 euro annui</strong> e solo per <strong>contratti</strong> di lavoro subordinato a tempo indeterminato</td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni di giovani con <strong>attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del monte ore di alternanza </strong>per i diversi contesti previsti dalla misura <strong>studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato&nbsp;</strong>per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>.</td><td>36 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus giovani con meno di 35 anni <em>In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali e delle circolari Inps</em></td><td><strong>Esonero contributivo</strong> del <strong>100%</strong> dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo di <strong>500 euro mensili</strong> per lavoratore, elevabile a <strong>650 euro </strong>nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Applicabile a contratti a<strong> tempo</strong> <strong>indeterminato</strong> o <strong>conversioni da tempo determinato</strong></td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>. Non aver effettuato <strong>licenziamenti</strong> nella stessa unità produttiva nei <strong>sei mesi precedenti e successivi</strong> alla nuova assunzione incentivata.</td><td>24 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Agevolazione per disoccupati con più di 50 anni</td><td><strong>Esonero contributivo </strong>del<strong> 50%</strong> <strong>dei </strong>contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con<strong> durata diversa </strong>e con <strong>inclusione dei premi Inail</strong>, in caso di assunzione con <strong>contratti a tempo indeterminato</strong> ed <em>esclusione</em>, in caso di contratto a <strong>tempo determinato</strong></td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni di lavoratori <strong>disoccupati da almeno 12 mesi e con almeno 50 anni di età</strong>, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche con trasformazione da contratto a termine</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>. Presentare un incremento occupazionale netto (differenza tra il numero di occupati in ciascun e il numero dei mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).</td><td><strong>18 mesi&nbsp;</strong>in caso di assunzione a<strong> tempo indeterminato o trasformazione di rapporti a termine.&nbsp;</strong> <strong>12 mesi&nbsp;</strong>in caso di assunzione a<strong> tempo determinato.</strong></td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus donne <em>In attesa dell’ emanazione dei decreti ministeriali e delle circolari Inps</em></td><td><strong>Esonero contributivo</strong> del <strong>100%</strong> dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo di 650 euro mensili per lavoratrice, nei limiti della spesa autorizzata e rispettando le regole del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027</td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong>, per le assunzioni su tutto il territorio nazionale, di <strong>donne di qualsiasi età</strong>, senza lavoro regolarmente retribuito da almeno <strong>24 mesi</strong>. Per donne residenti nella <strong>ZES unica Sud</strong>, il periodo senza lavoro regolarmente retribuito scende a <strong>6 mesi</strong>, ferme restando le limitazioni all’ accesso previste dalla normativa</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>. Non aver effettuato <strong>licenziamenti</strong> nella stessa unità produttiva nei <strong>sei mesi precedenti e successivi</strong> alla nuova assunzione incentivata. Presentare un incremento occupazionale netto (differenza tra il numero di occupati in ciascun e il numero dei mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).</td><td>24 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">1° settembre 2024 &#8211; 31 dicembre 2025</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Agevolazione contratto a termine per sostituzioni di maternità e paternità</td><td><strong>Esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, </strong>senza limite sul numero di lavoratori assunti in sostituzione di colleghe o colleghi assenti. <strong>Esonero dal versamento del contributo addizionale dell’1,40%</strong>&nbsp;e dall’ incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo &nbsp;</td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong> con un <strong>numero di dipendenti inferiore a 20</strong>&nbsp; per <strong>assunzioni con contratto a termine</strong> o in somministrazione a termine, in <strong>sostituzione di un/a dipendente assente per maternità o paternità&nbsp;</strong>che fruisce dei congedi di cui al D.Lgs. n. 151/2001</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015.</strong> &nbsp;</td><td>Durata del contratto a termine</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Incentivo donne vittime di violenza di genere</td><td><strong>Esonero contributivo</strong> del <strong>100%&nbsp;</strong>dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a&nbsp;un<strong>&nbsp;massimo di 8.000 euro annui</strong>&nbsp;(666,66 euro mensili). Applicabile per contratti a tempo determinato e indeterminato</td><td>Datori di lavoro del settore privato che assumono <strong>donne disoccupate vittime di violenza, già&nbsp; beneficiarie del Reddito di libertà,</strong> con contratto di lavoro a <strong>tempo determinato e indeterminato</strong>, anche tramite trasformazione di un contratto a termine<br>&nbsp;</td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015.</strong> &nbsp;</td><td><strong>12 mesi</strong> per contratti a <strong>tempo determinato</strong> <strong>18 mesi</strong> per contratti <strong>trasformati a tempo indeterminato</strong> (calcolati dalla data iniziale) <strong>24 mesi</strong> per contratti a <strong>tempo indeterminato</strong></td><td class="has-text-align-left" data-align="left">2024 -2026</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Incentivo per assunzione lavoratori disabili</td><td>In funzione del <strong>tipo di disabilità</strong> e della <strong>durata del contratto a tempo indeterminato</strong>, <strong>35% o 70% della retribuzione mensile lorda imponibile.</strong> Solo per soggetti con disabilità intellettiva e psichica e <strong>riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%</strong>, possibilità di contratto a <strong>tempo determinato</strong> con incentivo pari al <strong>70%</strong> <strong>della retribuzione mensile lorda imponibile</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td>Datori di lavoro del <strong>settore privato</strong> che assumono lavoratori disabili con specifiche caratteristiche. L’assunzione a tempo determinato può riguardare solo <strong>lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%</strong></td><td>Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong>. Presentare un incremento occupazionale netto (differenza tra il numero di occupati in ciascun e il numero dei mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).</td><td>Per contratti a <strong>tempo indeterminato</strong>: <strong>36 o 60 mesi</strong> Per contratti a tempo determinato con soggetti con <strong>riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%</strong>, <strong>minimo 12 mesi</strong></td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus ZES unica Sud &nbsp; <em>In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea e di apposito decreto ministeriale</em></td><td><strong>Esonero contributivo del 100%</strong>, fino ad un <strong>massimo di 650 euro mensili</strong>, per assunzioni di operai, impiegati e quadri a <strong>tempo indeterminato</strong>, che alla data dell’assunzione hanno già compiuto <strong>35 anni di età&nbsp; e sono disoccupati da almeno 24 mesi o</strong>ppure sono <strong>già stati occupati</strong> a <strong>tempo indeterminato</strong> alle dipendenze di un <strong>diverso datore</strong> <strong>di lavoro</strong>, <strong>che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.</strong></td><td>Datori di lavoro del<strong> settore privato </strong>che occupano <strong>fino a 10 dipendenti,</strong> in sedi o unità produttive&nbsp;ubicate in: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</td><td>Rispetto di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal <strong>Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027</strong>&nbsp;</td><td>24 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">1° settembre 2024 &#8211; 31 dicembre 2025</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Agevolazione per l’impiego di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</td><td><strong>Esonero contributivo</strong>, esclusi premi e contributi Inail, con prerequisiti variabili a seconda che si tratti di una micro, piccola o media impresa o grande impresa.&nbsp; Le <strong>percentuali di esonero a scalare </strong>vanno<strong> dal 25% (175 euro) del 2025 al 15% (75 euro) del 2029</strong></td><td>Datori di lavoro del<strong> settore privato </strong>che assumono a<strong> tempo indeterminato, entro il 31 dicembre degli anni 2025-2028, </strong>&nbsp;in sedi o unità produttive&nbsp;ubicate in:&nbsp; <strong>Abruzzo,</strong> <strong>Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</strong></td><td><strong>Micro, piccola o media impresa</strong>: i limiti sono stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, sull&#8217;applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti <em>de minimis.</em> <strong>Grande impresa</strong>: il datore di lavoro deve dimostrare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un aumento dei contratti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. Le disposizioni sono sospese fino autorizzazione della Commissione europea.</td><td>12 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">2025-2029</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Incentivi per percettori di NAsPI</td><td><strong>Contributo mensile</strong> pari al <strong>20%</strong> dell’<strong>indennità mensile residua </strong>che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione a lui effettivamente versata. Applicabile alle <strong>assunzioni a tempo pieno e indeterminato</strong> di percettori della NASpI, <strong>esclusi i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti</strong> da un’impresa dello stesso o diverso settore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con l&#8217;azienda che assume</td><td>Datori di lavoro privati del territorio nazionale, comprese le società cooperative di produzione e lavoro</td><td>Subordinato al rispetto dei <strong>principi generali sulle agevolazioni</strong> e alle <strong>condizioni dell&#8217;art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006</strong>: possesso del DURC; assenza di violazioni delle normative su lavoro e legislazione sociale;</td><td>Importo erogato come contributo mensile&nbsp; e riconosciuto esclusivamente per i periodi in cui il lavoratore riceve effettivamente la retribuzione</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Incentivi per lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi</td><td><strong>Quota di contribuzione</strong> a carico del datore di lavoro <strong>pari al 10%</strong>, per contratti di lavoro full time e a tempo indeterminato</td><td>Datori di lavoro <strong>privati</strong> del territorio nazionale, comprese le società cooperative di produzione e lavoro del territorio nazionale, per l’ <strong>assunzione </strong>di lavoratori <strong>full time</strong> e a tempo indeterminato o per l’ammissione di soci <strong>lavoratori che abbiano fruito di Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi</strong>, dipendenti da imprese beneficiarie di Cigs&nbsp; da almeno 6 mesi</td><td>Non avere in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogata a partire dal 24 settembre 2015 dall&#8217;art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015). Non avere effettuato riduzione di personale nei 12 mesi precedenti. Essere in regola con il <strong>DURC.</strong> Non aver infranto le <strong>norme</strong> fondamentali che tutelano le <strong>condizioni di lavoro</strong>, né quelle relative alla fruizione degli <strong>incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015</strong></td><td>12 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">Bonus percettori ADI e SFL</td><td><strong>Esonero dei contributi previdenziali</strong>&nbsp;(esclusi i premi INAIL) nella misura del: <strong>100%</strong> , fino ad <strong>8.000</strong> euro annui, per <strong>assunzioni a tempo indeterminato</strong><strong> 50%, fino a 4.000 euro annui, per assunzioni a tempo determinato o stagionale</strong></td><td>Datori di lavoro <strong>privati</strong>, agenzie per il lavoro o enti del Terzo Settore. In caso di intermediazione sono previsti riconoscimenti pari a: <strong>30% dell&#8217;incentivo spettante al datore di lavoro</strong>, fino a un massimo di 2.400 euro per contratti a tempo indeterminato e 1.200 euro per contratti a tempo determinato <strong>60%-80%</strong> per le organizzazioni del Terzo Settore che facilitano l&#8217;assunzione di persone con disabilità, rispettivamente per contratti a tempo determinato o indeterminato</td><td>Correttezza dei dati forniti all’ INPS che autorizza il bonus.</td><td>12 mesi</td><td class="has-text-align-left" data-align="left">Non definita</td></tr></tbody></table></figure>
<p>L'articolo <a href="https://www.puntoampi.it/bonus-assunzioni-2025-agevolazioni-nazionali-per-le-imprese-che-assumono/">Bonus assunzioni 2025 &#8211; Agevolazioni nazionali per le imprese che assumono</a> proviene da <a href="https://www.puntoampi.it">AMPI - IMPRESE  </a>.</p>
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		<title>Tabella Aggiornamenti Corsi Sicurezza sul Lavoro</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/tabella-aggiornamenti-corsi-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntoampi.it/?p=1533</guid>

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				<div class="et_pb_text_inner"><h2>TABELLA CORSI SICUREZZA e RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNO 2021</h2></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div><div class="et_pb_row et_pb_row_1">
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				<div class="et_pb_text_inner"><table class="tabella-aggiornamenti">
<tbody>
<tr style="font-weight: bold; text-align: center; margin-bottom: 20px;">
<th>Nome del Corso</th>
<th>Durata</th>
<th>Validità e aggiornamenti</th>
</tr>
<tr>
<td>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro)</td>
<td>16/32/48</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 6/10/14 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominato: RSPP Mod. B Comune</td>
<td>48</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP Mod. B-SP1</td>
<td>12</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP Mod. B-SP2</td>
<td>16</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP Mod. B-SP3</td>
<td>12</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP Mod. B-SP4</td>
<td>16</td>
<td>ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base</td>
<td>28</td>
<td>——</td>
</tr>
<tr>
<td>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione</td>
<td>24</td>
<td>——</td>
</tr>
<tr>
<td>Formazione lavoratori art. 37 (formazione /informazione)</td>
<td>da 8 a 16</td>
<td>5 anni (si rinnova con 6 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Antincendio (livello 1 – livello 2 – livello 3)</td>
<td>Da 4 – 8 a 16</td>
<td>5 anni (2 ore) / 5 anni (5 ore) / 5 anni (8 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</td>
<td>32 ore</td>
<td>4 ore &lt; 50 dip. ; 8 ore &gt; 50 dip. ogni anno</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetto PIMUS – ponteggi</td>
<td>28</td>
<td>4 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali</td>
<td>32</td>
<td>5 anni (si rinnova con 8 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi</td>
<td>32</td>
<td>5 anni (si rinnova con 8 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetto ai lavori in quota</td>
<td>8</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV)</td>
<td>14</td>
<td>Ogni 5 anni aggiornamento (non ancora vincolante)</td>
</tr>
<tr>
<td>Coordinatore Sicurezza</td>
<td>120</td>
<td>5 anni (si rinnova con 40 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili</td>
<td>8/10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gru A Torre</td>
<td>12/14</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gru Mobile</td>
<td>14/22</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gru Per Autocarro</td>
<td>12</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo</td>
<td>12</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico</td>
<td>12</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Carrelli Industriali Semoventi</td>
<td>12</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi</td>
<td>16</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Trattori Agricoli O Forestali</td>
<td>8/13</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Escavatori Idraulici</td>
<td>10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Escavatori A Fune</td>
<td>10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pale Caricatrici Frontali</td>
<td>10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Terne</td>
<td>10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Autoribaltabili A Cingoli</td>
<td>10</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne</td>
<td>16</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pompe Per Calcestruzzo</td>
<td>14</td>
<td>5 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Attrezzature da lavoro generiche</td>
<td>8</td>
<td>Ogni macchina richiede una diversa certificazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS)</td>
<td>28</td>
<td>4 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Primo soccorso Aziende Gruppo B e C</td>
<td>12</td>
<td>3 anni (si rinnova con 4 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Primo soccorso Aziende Gruppo A</td>
<td>16</td>
<td>3 anni (si rinnova con 6 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Preposto</td>
<td>8</td>
<td>5 anni (si rinnova con 6 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirigenti</td>
<td>16</td>
<td>5 anni (si rinnova con 6 ore)</td>
</tr>
<tr>
<td>HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp.</td>
<td>a secondo leg. Regionale</td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
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		<title>Contributi a fondo perduto: è l&#8217;ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/pronta-anche-la-guida-dedicata-per-illustrare-agli-operatori-economici-le-modalita-di-erogazione-e-ogni-aspetto-relativo-ai-benefici-previsti-dai-due-decreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 06:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoampi.it/?p=1129</guid>

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<h1></h1>
<!-- /divi:heading -->


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				<div class="et_pb_text_inner"><h3 class="article__subtitle">Pronta anche la guida dedicata per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.</h3>
<div class="article__content">
<p>Contributi a fondo perduto del decreto “Ristori” e “Ristori-<em>bis”</em>: da oggi al via le domande. In un <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">provvedimento</a>, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, approvato il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2923683/istanza_decr_ristori_mod.pdf/33fb1218-1629-47ef-2b9f-a2e36ec5406f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">modello</a> “<em>Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis</em>” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura delle attività, con le relative <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2923683/istanza_decr_ristori_istr.pdf/19db5354-ab1d-9c43-5410-f2f00cc9d17f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istruzioni</a> di compilazione. L’istanza deve essere predisposta e inviata in modalità elettronica, tramite le procedure rese disponibili dall’Agenzia (o quelle di mercato che rispettino le specifiche tecniche allegate) a partire da oggi, venerdì 20 novembre 2020, e fino al 15 gennaio 2021, per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.<br /> Pronta anche la guida dedicata “<a href="https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/11/Contributi_a_fondo_perduto_per_i_settori_economici_con_nuove_restrizioni....pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni</a>”, disponibile nella sezione del sito “<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l’Agenzia informa</a>” e su questa rivista, un utile strumento informativo per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.</p>
<p> Sul sito dell’Agenzia, inoltre, è stata creata una nuova <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at" target="_blank" rel="noopener noreferrer">area tematica</a>, raggiungibile direttamente dalla <em>home</em> <em>page</em>, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.</p>
<p> I decreti “Ristori” e “Ristori-<em>bis”</em> (Dl n. 137/2020 e Dl n. 149/2020) per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica hanno stanziato nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al Dl n. 137/2020 e nell’allegato 2 al Dl n. 149/2020. Ricordiamo che il <em>bonus</em> indicato dall’articolo 2 del Dl n. 149/2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”.<br /> L’Agenzia delle entrate, esaminata l’istanza, provvede all’accredito diretto del contributo in base al codice Ateco prevalente presente in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020.</p>
<p><strong>A chi spetta il contributo e come si calcola</strong><br /> Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e  avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.<br /> Il contributo previsto dal decreto “Ristori-<em>bis”</em>, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le zone “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del decreto “Ristori”: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del decreto “Ristori-<em>bis”</em>; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.<br /> La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra fatturato corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.<br /> Le percentuali, riferibili al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl n. 34/2020, sono:</p>
<ul>
<li>20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro</li>
<li>15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro</li>
<li>10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro</li>
</ul>
<p>In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario.<br /> Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  </p>
<p><strong>I dati da inviare con l’apposito modello</strong><br /> L’istanza dovrà indicare:</p>
<ul>
<li>il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto, quello del <em>de cuius</em> se il richiedente è l’erede</li>
<li>se i compensi del 2019 sono inferiori o uguali o superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro o se sono superiori a 1 milione di euro</li>
<li>se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019</li>
<li>il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 (nelle istruzioni, le modalità di calcolo)</li>
<li>l’iban del richiedente</li>
<li>il codice fiscale dell’eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza</li>
<li>data e firma.</li>
</ul>
<p><strong>Modalità e termini di invio dell’istanza </strong><br /> La domanda di accesso ai contributi va presentata, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, via <em>web</em> mediante il portale “<em>Fatture e corrispettivi</em>” del sito <em>internet</em> dell’Agenzia oppure attraverso l’utilizzo di un <em>software</em> di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “<em>Desktop telematico</em>”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali <em>Fiscoonline</em> o <em>Entratel</em> dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).<br /> La finestra per l’invio va dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.<br /> In caso di errore, entro tale periodo si può inoltrare una seconda istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.<br /> Dopo l’invio il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.<br /> Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto con indicazione dei motivi.<br /> Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.<br /> Per vedere le ricevute basta andare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia (“la mia scrivania”) e nella sezione “<em>Consultazione degli invii effettuati</em>” dell’applicazione <em>web</em> predisposta per l’invio (portale “<em>Fatture e Corrispettivi</em>”).</p>
<p><strong>E</strong><strong>rogazione del contributo</strong><br /> L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.</p>
<p><strong>Attività di controllo</strong><br /> Prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua dei controlli per verificare l’esattezza dei dati ricevuti e le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tra i controlli vi è anche quello della verifica, effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Se poi da controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerge che le somme non erano spettanti, l’Agenzia delle entrate procederà all’attività di recupero oltre che all’irrogazione delle relative sanzioni.</p>
</div></div>
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		<title>Finanziamenti fino a 25.000 euro assistiti dal Fondo di Garanzia: al via la presentazione della domanda e disponibilità del modulo</title>
		<link>https://www.puntoampi.it/finanziamenti-fino-a-25-000-euro-assistiti-dal-fondo-di-garanzia-al-via-la-presentazione-della-domanda-e-disponibilita-del-modulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punto Ampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 06:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa e Prassi]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Reso disponibile il modulo da presentare per accedere ai <strong>finanziamenti</strong> fino a 25.000 euro (fermo restando il limite massimo del 25% del fatturato/ricavi) assistito dalle garanzie statali al 100% come previsto dal Decreto liquidità (&nbsp;art. 13, comma 1, lett. m) D.L. 23/2020). L’erogazione dei prestiti anche se automatici sono comunque sottoposti alla discrezionalità dell’ente finanziatore. La garanzia è concessione automaticamente dal Fondo centrale di garanzia per le PMI nei confronti dei titolari di partite IVA che rientrino&nbsp; nella definizione europea (raccomandazione della commissione Ue 2003/361) di microimprese e piccole e medie imprese aventi un fatturato fino a 50 milioni di euro oppure un attivo di 43 milioni di euro e numero massimo di 499 dipendenti.</p>
<p>Il Fondo centrale di garanzia per le PMI, gestito dal Mediocredito centrale, ha comunicato che&nbsp;la procedura on line che consente alle banche di caricare le <strong>richieste</strong> di garanzia su finanziamenti è già disponibile. Per cui tale procedura, si ripete già operativa, permette agli istituti di credito, il quale può procedere anche senza il riscontro del Fondo, di procedere all’erogazione del finanziamento appena ricevuto dal Fondo il riscontro della presa in carico della pratica. La banca attenderà tal riscontro per evitare di rimanere&nbsp;esposta al rischio che il medesimo beneficiario faccia richiesta a più istituti di credito, con conseguente improcedibilità delle richieste successive alla prima e conseguente mancanza della garanzia statale sugli importi nel mentre erogati.</p>
<p>Il Fondo di garanzia della PMI concederà la garanzia anche alle imprese che hanno <strong>crediti deteriorati</strong> con le banche (in particolare inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti). L’accesso alla garanzia non prevede più la valutazione del merito di credito dell’impresa da parte del Gestore del Fondo.</p>
<p>La&nbsp;<strong>durata del finanziamento</strong> è stabilità fino ad un massimo di <strong>72 rate mensili</strong>&nbsp;con un periodo di&nbsp;<strong>preammortamento di 24 mesi</strong>, ovverossia il prestito potrà iniziare a essere restituito dopo due anni con rate per i sei anni successivi. Il&nbsp;<strong>tasso massimo</strong>&nbsp;applicabile è rapportato al Rendistato (media rendimento titoli di Stato a cedola fissa, a marzo 2020 era pari a 0,388%), maggiorato dello&nbsp;<strong>0,2%</strong>.</p>
<p>Per poter accedere a tali finanziamenti assistiti da garanzia del 100% del Fondo occorre compilare il modulo <a href="https://www.studiocerbone.com/allegati/Allegato-4-bis.docx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Allegato 4-bis”</a> sia da imprese che dai lavoratori autonomi e inviarlo, allegando il documento di riconoscimento del sottoscrittore, anche a mezzo posta elettronica, anche non certificata, alla banca o al confidi.</p>
<h4><strong>I campi da compilare dell’Allegato 4-bis</strong></h4>
<p>Nel modulo va specificato:</p>
<ul>
<li>che il richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231;</li>
<li>che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici;</li>
<li>di accettare il diritto del Fondo centrale di rivalersi sul beneficiario nel caso questi non rimborsi il prestito alle banche;</li>
<li>specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361 (le garanzie vanno ad imprese fino a 499 dipendenti);</li>
<li>al punto 17 del modulo vanno specificati gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi. (punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive integrazioni – il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia);</li>
<li>impegno a&nbsp;<strong>trasmettere la documentazione richiesta</strong>&nbsp;al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente di tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo;</li>
</ul>
<p>Inoltre l’ABI ha precisato che al punto 13 del modello, relativa alla <strong>descrizione della finalità per la quale è chiesto il finanziamento</strong>, è possibile scrivere semplicemente <strong>“liquidità”.&nbsp;</strong></p>
<p>Al punto 12 del modulo va indicato il <strong>codice Ateco</strong> dell’attività economica esercitata interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19.</p>
<p>Nel punto 15 del modulo va riportato, relativamente all’ultimo esercizio contabile per il quale è stato depositato il bilancio o la dichiarazione fiscale, va indicato l’anno e l’importo dei ricavi.</p>
<p>Nel punto 2 della scheda 2 (pagina 2/2) del modulo andranno trascritti i dati relativi:</p>
<ul>
<li>il <strong>fatturato in migliaia di euro,</strong> per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;</li>
<li>il <strong>totale dell’attivo patrimoniale,</strong>&nbsp;per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa</li>
</ul>
<p>Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basterà un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.</p>
<p><strong>Controlli e sanzioni</strong></p>
<p>Nel modello va dato l’assenso per eventuali controlli ed ispezioni presso le proprie sedi che il gestore del Fondo (gruppo di banche guidato da Mediocredito centrale) dovesse ritenere necessari.</p>
<p>In caso di revoche totali o parziali dell’agevolazioni si è obbligati a versare al Fondo l’importo parti all’aiuto ottenuto (in termine di equivalente sovvenzione lordo) e delle eventuali sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.</p>
<p>Allegati</p>
<ul>
<li><strong>modulo <a href="https://www.studiocerbone.com/allegati/Allegato-4-bis.docx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Allegato 4-bis”</a></strong></li>
<li><strong><a href="https://italfiscoconsulting.it/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-000723-16-aprile-2020.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">circolare ABI sulle modalità di compilazione del modello Allegato 4-bis</a></strong></li>
</ul>
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